La recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 8397/2026) offre un contributo rilevante in materia di quantificazione della riduzione sanzionatoria prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 231/2001.
La Suprema Corte ha chiarito che, qualora l'ente soddisfi congiuntamente entrambe le condizioni previste dalla norma — l'integrale risarcimento del danno e l'adozione di un Modello Organizzativo effettivamente idoneo — la riduzione della sanzione debba essere determinata ai sensi del comma 3 (fino al 66%), e non del comma 2 (fino al 50%), come invece disposto dal giudice di merito nonostante la presenza accertata di entrambi i requisiti.
La pronuncia ribadisce un principio che, nella mia esperienza pluriennale in qualità di Presidente e Componente di Organismi di Vigilanza, ritengo centrale: è l'effettività del Modello — la sua concreta attuazione, il monitoraggio costante, l'aggiornamento a fronte dei rischi emergenti — a determinare il grado di tutela offerto all'ente, non la sua mera adozione formale.
Le organizzazioni che investono in sistemi di compliance realmente operativi dispongono oggi di un argomento giurisprudenziale ulteriore a sostegno di tale scelta.
Quanto sono consapevoli, i Consigli di Amministrazione, che l'effettività del Modello incide direttamente sulla misura concreta della riduzione sanzionatoria applicabile?
Fonte: Corte di Cassazione, sent. n. 8397/2026 — art. 12 D.Lgs. 231/2001